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D. 06/09/2005 n. 185

• prevedere per le disposizioni diverse da quelle relative al rafforzamento degli obblighi di informazione di cui al precedente alinea, una maggiore gradualità nella loro entrata in vigore per renderle realizzabili da parte di tutti i soggetti interessati. Ritenuto che:

-con riferimento alla misurazione ed al controllo del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale, sia opportuno porre in capo all'impresa di trasporto la responsabilità della misura e del controllo ditali parametri di qualità del gas naturale, prevedendo peraltro, nel caso in cui gli apparati di misura non siano di sua proprietà, che tale responsabilità sia posta in capo al proprietario degli apparati; in relazione all'obbligo di intercettazione del gas naturale fuori specifica in ingresso alla rete di trasporto, sia opportuno:

• non accogliere la richiesta delle aziende di trasporto di eliminare dal provvedimento l'obbligo per le stesse aziende di trasporto di intercettazione del gas fuori specifica nel caso in cui tale gas non assicuri la sicurezza del suo impiego da parte dei clienti finali civili a valle della rete di trasporto;

• infatti, da una parte l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 assegna alle aziende di trasporto il compito di garantire l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza del servizio di trasporto e, dall'altra, le aziende di trasporto dispongono delle informazioni e dei mezzi necessari per provvedere all'adempimento di tale obbligo;

• stabilire che l'intercettazione del gas fuori specifica da parte dell'azienda di trasporto debba avvenire solo nei casi di rischio per la sicurezza nell'uso del gas da parte di clienti finali e fatta salva la possibilità per l'impresa di trasporto di accettare l'immissione di gas naturale per il quale la stessa impresa di trasporto abbia rilevato una oscillazione di uno o più parametri di qualità del gas naturale al di fuori delle specifiche previste, ove sia possibile assorbire tale variazione, ad esempio modificando opportunamente gli assetti delle reti in attesa dell'esaurirsi del transitorio del fuori specifica;

• con riferimento ai casi di disfunzioni del sistema di misura del PCS del gas naturale che provochino la mancanza di valori della misura orarie del PCS: si debba pervenire a livelli generali per ogni punto di misura e per ogni mese dell'anno riferiti all'indisponibilità della misura oraria al fine di assicurare un adeguato monitoraggio della qualità del gas in ogni punto di misura interno ad una AOP individuando altresì le AOP per le quali la disponibilità della misura oraria risulti non soddisfacente a tutela degli utenti del servizio di trasporto;

• in fase di prima attuazione delle disposizioni generali dell'Autorità in tema di qualità del gas, coincidente con gli anni termici 2005-2009, per assicurare una adeguata gradualità di implementazione sia opportuno

a) che i livelli generali di disponibilità della misura del PCS del gas naturale siano calcolati con riferimento all'indisponibilità della misura giornaliera anzichè oraria del dato e che si attuino i valori proposti nel documento per la consultazione in tema di PCS nel successivo periodo di regolazione per l'attività di trasporto

b) far precedere l'introduzione di obblighi di servizio e di livelli generali di indisponibilità della misura del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale nei punti di misura in ingresso alla rete di trasporto da una fase di monitoraggio di tali valori ai fini di una successiva migliore definizione di tali livelli generali;

• sia da accogliere la richiesta degli utenti del servizio di trasporto di definire un tempo limite per il ripristino da parte delle aziende di trasporto della misura del PCS del gas naturale e di introdurre regole specifiche per la stima di tale misura nei periodi in cui essa è indisponibile;

• con riferimento alla misura di volume di gas, sia da accogliere la richiesta delle aziende di trasporto di rinviare la definizione di tale problematica, in coerenza con il presente provvedimento, nelle determinazioni che l'Autorità assumerà in esito all'esame delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione in tema di misura del gas;

• in relazione al rafforzamento degli obblighi di informazione dell'azienda di trasporto nei confronti dei propri utenti che: le proposte contenute nel documento per la consultazione in tema di PCS possano essere ritenute adeguate per il primo periodo di attuazione del presente provvedimento, fatto salvo un ulteriore successivo rafforzamento;

• tuttavia, sia da accogliere la richiesta dei soggetti diversi dalle imprese di trasporto di essere tempestivamente informati dalle imprese di trasporto stesse e dalle imprese di Gnl, di produzione e di stoccaggio negli eventuali casi di errata immissione in rete di trasporto di gas fuori specifica o che possa comunque provocare un danno ai clienti finali, dato che tali imprese sono le uniche in possesso di tali informazioni ed una tempestiva informazione può evitare danni ai clienti finali;

• in relazione all'arbitro nelle eventuali dispute tra aziende di trasporto ed utenti del sistema di trasporto in tema di correttezza delle misure del PCS del gas naturale, la consultazione non abbia evidenziato l'esigenza di una sua individuazione e che pertanto si possa considerare adeguato per ora quanto previsto al riguardo dai codici di trasporto approvati dall'Autorità;

• con riferimento ai tempi di attuazione del provvedimento sia opportuno prevedere una maggiore articolazione nel dispiegamento degli effetti delle disposizioni generali emanate dall'Autorità con il presente provvedimento, con particolare riferimento alla installazione dei gascromatografi, ove assenti, all'applicazione dei livelli generali di indisponibilità nella misura del PCS del gas naturale, al fine di consentire la sua attuazione a tutti i soggetti interessati;

• sia opportuno prevedere che la ulteriore regolazione in tema di PCS e dei parametri di qualità del gas naturale relativa ad aspetti peculiari del singolo soggetto che esercita l'attività di trasporto venga demandata alle modifiche e integrazioni dei codici di trasporto da approvarsi da parte dell'Autorità;

Delibera:

1. Di approvare le disposizioni generali dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di qualità del gas naturale, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (allegato A). Milano, 6 settembre 2005 Il presidente: Ortis Allegato A DISPOSIZIONI GENERALI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI QUALITA' DEL GAS NATURALE Titolo I - Definizioni ed ambito di applicazione

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento recante disposizioni generali dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di qualità del gas naturale, si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), e le seguenti definizioni

a) «anno termico» è il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo

b) «Area Omogenea di Prelievo» (AOP) è la porzione di rete di trasporto per la quale il valore del PCS medio mensile del gas naturale riconsegnato sia uguale per tutti i punti di riconsegna e presenti, rispetto ai valori del PCS medio mensile del gas naturale delle AOP adiacenti, una differenza non superiore al þ 2%

c) «attività di produzione» è l'attività di cui all'art. 4, comma 2, della deliberazione n. 311/01

d) «attività di Gnl» è l'attività di cui all'art. 4, comma 3, della deliberazione n. 311/01

e) «attività di importazione» è l'attività disciplinata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/2000

f) «attività di stoccaggio» è l'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere ff) e hh), del decreto legislativo n. 164/2000

g) «attività di trasporto» è il servizio di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o anche solo di trasporto di gas naturale svolto attraverso reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione

h) «Autorita» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481

i) «deliberazione n. 311/01» è la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01

j) «densità relativa» è il rapporto tra la densità del gas e quella dell'aria secca entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione

k) «gas naturale» è una miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e, in misura minore da etano, propano, idrocarburi superiori e gas inerti, tra cui azoto e anidride carbonica

l) «gas naturale fuori specifica» è il gas naturale caratterizzato da uno o più parametri di qualità del gas naturale che non rispettano i limiti specificati dall'impresa di trasporto nel proprio codice approvato dall'Autorità

m) «gas naturale liquefatto (Gnl)» è il gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa

n) «giorno gas» è il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo

o) «impresa di produzione» è l'impresa che svolge l'attività di produzione

p) «impresa di Gnl» è l'impresa che svolge l'attività di Gnl

q) «impresa di importazione» è l'impresa che svolge l'attività di importazione

r) «impresa di stoccaggio» è l'impresa che svolge l'attività di stoccaggio

s) «impresa di trasporto» è l'impresa che svolge l'attività di trasporto

t) «indice di Wobbe» è il rapporto tra il PCS del gas naturale per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento

u) «parametri di qualità del gas naturale» sono i parametri di qualità del gas naturale definiti dall'art. 3, comma 1

v) «Potere Calorifico Superiore (PCS)» è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa, a pressione costante di 1,01325 bar, dell'unità di volume del gas, considerando i costituenti della miscela combustibile nelle condizioni standard (temperatura di 15 °C e pressione assoluta di 1,01325 bar) e riportando i prodotti della combustione a queste stesse condizioni; l'acqua prodotta dalla combustione si suppone condensata; l'unità di misura è megajoule al metro cubo di gas secco in condizioni standard

w) «punto di ingresso della rete di trasporto» e un punto di: i) importazione; ii) immissione da un impianto di stoccaggio; iii) immissione da un giacimento di gas naturale in produzione; iv) immissione da un impianto di Gnl

v) immissione da una rete di trasporto gestita da un'altra impresa di trasporto

x) «punto di rugiada degli idrocarburi» è la temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione degli idrocarburi

y) «punto di rugiada dell'acqua» è la temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione dell'acqua

z) «punto di misura» è un punto nel quale avviene la misura dei parametri di qualità del gas o la misura del solo PCS; aa) «punto di misura di una AOP» è il punto di misura, diverso da un punto di ingresso della rete di trasporto, nel quale avviene la misura del solo PCS del gas naturale ai fini della determinazione del PCS del gas naturale riconsegnato in tutti i punti di riconsegna appartenenti a quella AOP; bb) «punto di misura in ingresso» è il punto di misura in corrispondenza di un punto di ingresso della rete di trasporto, nel quale avviene la misura dei parametri di qualità del gas naturale immesso in quel punto nella rete di trasporto; cc) «rete nazionale di gasdotti» è la rete di trasporto definita con decreto del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 9. del decreto legislativo n. 164/2000; dd) «reti regionali di gasdotti» sono le reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo n. 164/2000, esclusa la rete nazionale di gasdotti.

 

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